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Bonifica di siti inquinati: notificare una potenziale contaminazione

Quando si osserva un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito oppure si individua una contaminazione già in atto è necessario mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza e comunicare il fatto agli competenti per il territorio applicando la procedura individuata dal decreto legislativo del 03/04/2006, n.152, art. 242.

Descrizione

Bonifica di siti inquinati: notificare una potenziale contaminazione

Quando si osserva un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito oppure si individua una contaminazione già in atto è necessario mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza e comunicare il fatto agli competenti per il territorio applicando la procedura individuata dal decreto legislativo del 03/04/2006, n.152, art. 242.

Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere attivate non solo dal responsabile della potenziale contaminazione ma anche dal proprietario o il gestore dell'area interessata.

La notifica di potenziale contaminazione può essere trasmessa anche dalle Pubbliche Amministrazioni e ARPAT quando, nell'esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali sia accertato il superamento dei livelli di contaminazione rispetto ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC). 

La notifica avviene ai sensi del decreto legislativo del 03/04/2006, n.152, art. 244, comma 1 allegando la documentazione ivi prevista.

Ai sensi dell'art.304, comma 2 del decreto, la notifica deve essere inviata:

  • al Comune
  • alla Regione
  • al prefetto
  • all'azienda regionale per la protezione ambientale della toscana (ARPAT)
  • all'azienda sanitaria locale (ASL)
  • alla Provincia.

Se l'area interessata ricade in un sito di interesse nazionale, la notifica deve essere inoltrata anche al Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare ai sensi del decreto legislativo del 03/04/2006, n.152, art. 252 comma 4.

Le procedure di notifica di cui al presente paragrafo si applicano anche in caso di procedure semplificate di cui all'articolo 249.

Approfondimenti

Per permettere l'inserimento dei dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica in una banca dati ogni sito deve essere caratterizzato da un codice e una denominazione identificativa.

Gli identificativi sono attribuiti dalla Provincia competente che li comunica a tutti i soggetti interessati. 

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