Descrizione
Nei periodi non a rischio, l’abbruciamento dei residui vegetali, come stabilito dal regolamento forestale, art. 59, comma 1, lett. c, deve avvenire secondo quanto sotto disciplinato:
- l'abbruciamento deve essere effettuato, in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile
- l’abbruciamento deve essere effettuato entro 250 metri dal luogo di produzione, a distanza superiore a 30 metri dalle abitazioni adiacenti diverse da quelle del richiedente e a distanza superiore a 25 metri da strade pubbliche
- il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno (lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti)
- le operazioni devono essere attuate in presenza di almeno di 2 persone, di cui una maggiorenne, che sorveglino costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verifichino l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci
- l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale
- l’abbruciamento dovrà rispettare il seguente orario:
- periodo ottobre - aprile: dall’alba sino alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
- periodo maggio - giugno: dall’alba sino alle ore 11:00.
Quanto sopra è valido salvo eventuali dichiarazioni di periodo a rischio incendi da parte degli Enti competenti.
Ai sensi del regolamento forestale, art. 66, comma 6 per gli abbruciamenti dei residui vegetali che avvengono in area montana esterna alle aree boscate, deve essere presentata al Comune la preventiva comunicazione delle attività di abbruciamento.
In Comune di San Giuliano Terme …
Puoi consultare: